Classificazione dell'olio di oliva

Con il regolamento (CE) n° 1513/2001 del 23 Luglio 2001 sono state introdotte le muove descrizioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva in vigore dal 1° Novembre 2003.

Oli di oliva vergini

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acida oleico, è al massimo di 0,80g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acida oleico, è al massimo di 2g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acida oleico, è superiore a 2g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Olio di oliva raffinato

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 0,30g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

Olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini

Olio di oliva ottenuto dal taglio di oli di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 1g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

Olio di sansa di oliva greggio

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

Olio di sansa di oliva raffinato

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 0,30g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

Olio di sansa di oliva

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espressa in acido oleico, non superiore a 1g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.