Con il regolamento (CE) n° 1019/2002 del 13 Giugno 2002 la Commissione ha introdotto nuove importanti disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva in vigore dal 1° Novembre 2003.
Designazione dell'origine
L'indicazione del nome geografico del paese sull'imballaggio o sull'etichetta rimane facoltativa.
L'obbligo di adempiere alle prescrizioni fissate dal regolamento scatta solo quando si intenda utilizzare la designazione. Il regolamento stabilisce che:
la designazione dell'origine l'indicazione geografica del paese dalla zona nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio. Le designazioni di origine a livello regionale sono invece riservate alle Dop e alle Igp;
quando le olive sono state raccolte in uno stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine deve indicare sia il paese di raccolta che quello di trasformazione;
nel caso di tagli di oli extra vergini o vergini di oliva che provengono per almeno il 75% da uno Stato o dall' U.E. la designazione può indicare l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima degli altri oli extra vergini o vergini di oliva utilizzati.
Nuova classificazione
L'etichetta degli oli di oliva venduti al dettaglio, oltre alla denominazione di vendita conformemente all'art. n° 35 del Regolamento n° 136/66/CEE, deve recare, in caratteri chiari e indelebili, le seguenti informazioni per ogni singola categoria di olio:
olio extra vergine di oliva - olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
olio di oliva vergine - olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini: olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive;
olio di sansa di oliva: olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive;
Menzioni aggiuntive:
L'etichetta può riportare le seguenti menzioni aggiuntive facoltative:
"prima spremitura a freddo";
"estratto a freddo";
solo se accompagnate dalle indicazioni tassativamente previste dal regolamento.
Le caratteristiche organolettiche possono figurare solo se basate sui risultati di metodiche ufficiali e l'indicazione dell'acidità può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del Reg. (CE) n° 2568/91.
L'impresa di produzione, condizionamento o vendita di olio di oliva deve, su richiesta dello Stato membro in cui ha sede, fornire tutte le indicazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo della denominazione.
Miscele
Nel caso di miscele di oli d'oliva con altri oli vegetali, la nuova
regolamentazione dispone il divieto di indicare in etichetta la presenza
di olio di oliva, quando questa sia inferiore o pari al 50% della stessa
miscela. Lo consente, invece, se la percentuale sia superiore alla
soglia sopra indicata.
Nel caso di prodotti alimentari contenenti, o, a base di olio di oliva,
i produttori possono indicarne la presenza, ma devono specificarne,
subito dopo, la percentuale:
sul peso totale del prodotto;
oppure
sui grassi totali contenuti nel prodotto.
Vendita diretta
Per le vendite dirette al consumatore finale, l'oli di oliva deve
essere posto in vendita obbligatoriamente in recipienti con una capacità
massima di 5 litri, provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua
integrità dopo la prima utilizzazione recante una etichettatura che
rispecchi perfettamente il contenuto del prodotto confezionato.
Lo Stato membro può disporre imballaggi superiori a 5 litri quando gli
oli sono destinati al consumo in ristoranti, mense, ospedali,
collettività e simili.
Le informazioni obbligatorie che devono riportare le etichette
- La denominazione di vendita:
olio extra vergine di oliva:
"olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle
olive e unicamente mediante procedimenti meccanici";
olio di oliva vergine:
"olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici";
- Il contenuto netto espresso in litri: 0,10 – 0,25 –
0,50 – 0,75 – 1 – 2 – 3 e 5 – litri;
- Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore
oppure del confezionatore;
- La sede dello stabilimento di confezionamento;
- Il termine minimo di conservazione: da consumarsi
preferibilmente entro la fine: mese/anno;
- Le condizioni per la conservazione: conservare il
luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore;
- La raccomandazione: Non disperdere il contenitore
nell'ambiente dopo l'uso