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Città del Vaticano

Generalità

a Città del Vaticano (Status Civitatis Vaticanæ) è uno stato indipendente europeo posto sotto l'autorità del Papa della Chiesa cattolica, che vi esercita i poteri di un monarca assoluto, anche se le principali azioni di governo sono svolte dal Cardinal Segretario di Stato.

Con una superficie di appena 0,44 km2, inserita nel tessuto urbano di Roma, sulla riva destra del Tevere, il Vaticano è il più piccolo stato indipendente del mondo, sia in termini di popolazione che di estensione territoriale. Per Santa Sede si intende l'ente al quale spetta la piena sovranità e proprietà sullo Stato della Città del Vaticano.

Storia

o Stato Pontificio (o Stato della Chiesa) comprendeva i territori sottoposti al potere temporale dei papi. Questo termine originariamente si riferiva alle terre che facevano capo al Patrimonio di San Pietro, cioè alla proprietà privata della Chiesa. Tradizionalmente dal 321 alla Chiesa Cattolica Romana fu permesso di trasmettere la proprietà dei suoi possedimenti, grazie alla cosiddetta donazione di Costantino, che Costantino I avrebbe concesso a papa Silvestro I, comprendente il Palazzo del Laterano, la città di Roma con tutte le pertinenze e le insegne imperiali. In realtà il documento della Donatio è un falso risalente almeno all'VIII secolo, come è stato dimostrato sin dal 1440 dall'umanista Lorenzo Valla. Fu solo con la Donazione di Sutri (728) da parte del re longobardo Liutprando che il papa acquistò un potere temporale, sebbene la lontananza e la debolezza del potere imperiale avevano fatto in modo che il potere effettivo a Roma venisse già esercitato dai papi. Al di fuori dei propri possedimenti, tuttavia, l'autorità del pontefice era scarsamente riconosciuta: in Italia i vescovi longobardi erano pressoché indipendenti, mentre nelle altre terre bizantine si faceva sentire l'influenza del patriarca di Costantinopoli, vicino alla volontà dell'Imperatore.

Il re dei longobardi infatti nel 728 conquistò Sutri dalle milizie bizantine e papa Gregorio II chiese ed ottenne, con molto sforzo, di farselo consegnare. In realtà quei territori appartenevano giuridicamente all'Imperatore bizantino, ma il papa, più che al restauro di una situazione giuridica formale, era interessato a respingere la troppo vicina potenza longobarda. Il suo timore non era infondato infatti pochi anni dopo Liutprando, necessitando di rafforzare il suo dominio sul territorio a fronte di una situazione interna molto difficile, cinse d'assedio Roma. Il papa riuscì a farlo desistere solo grazie all'intervento (allora soltanto diplomatico) del franco Carlo Martello (739). Di nuovo arrivati ad una crisi con i longobardi, il nuovo papa Zaccaria accettò accordi con Liutprando solo a fronte di ulteriori donazioni dell'ex-"ducato romano", ovvero quei territori bizantini nel centro Italia conquistati dai longobardi.

Bisanzio era debole e perdeva continuamente terreno a vantaggio dei Longobardi, mentre le sue relazioni col papato peggioravano sempre di più. A metà dell'VIII secolo, il regno longobardo volle dare la stoccata definitiva all'esarca[1] ravennate bizantino e colpì al cuore le terre imperiali italiane: caddero la Pentapoli e Ravenna. Con la fine dell'esarcato nel 751, le minacce del re Astolfo dei Longobardi nei confronti di Roma si facevano sempre più conflittuali, per cui papa Stefano II si recò in Francia per chiedere il supporto di Pipino il Breve che, dopo aver ricevuto in cambio la legittimazione del suo potere con la nomina per sé e per i suoi figli a patrizi romani (cioé protettori di Roma), inviò i suoi eserciti in Italia nel 754 e nel 756, sconfiggendo le truppe di re Astolfo.

Pipino donò i territori riconquistati alla "sede dell'Apostolo Pietro" con la Promissio Carisiaca[2]. Passarono così al papato le terre già dell'Impero nell'Italia settentrionale e centrale (la Romagna, l'Emilia, le Marche, l'Umbria e il Lazio) con un atto giuridicamente illegittimo, perché formalmente i diritti su quelle terre spettavano comunque all' Imperatore d'Oriente (l'unico legittimo erede dell' Impero romano) e non al sovrano franco. Vi era però un pretesto che giustificava tale atto, cioè che Costantinopoli fosse non solo incapace al momento di agire (era infatti sotto la ben più preoccupante incombenza della minaccia araba), ma anche retta da un Imperatore eretico poiché iconoclasta.

Fu in quell'occasione che, per giustificare la cessione forse dubbia anche agli occhi dei diretti interessati, venne verosimilmente falsificato il documento della Donatio Constantini.

Nel 781 Carlo Magno, dopo aver sottomesso definitivamente i Longobardi che, sotto re Desiderio, avevano cercato di conquistare le terre pontificie, formalizzò i territori soggetti al domino della Chiesa, che includeva il Ducato di Roma, Ravenna, la Pentapoli (Marche, parte dell'Umbria, parte del Veneto e parte della Liguria), parte del Ducato di Benevento, la Toscana, la Corsica, la Lombardia ed altre città italiane. La sicurezza dello stato, definito Patrimonium Petri, venne garantita dall'Impero Carolingio. Dopo il Mille, i Papi cominciarono ad avanzare pretese universalistiche e considerarono il Patrimonium come caposaldo del proprio potere temporale. Esso, tuttavia, non venne particolarmente curato, poiché l'ambizione di papi come Gregorio VII e Innocenzo III non era il dominio su un piccolo fazzoletto di terra nell'Italia centrale, ma il controllo sulla politica imperiale e, di conseguenza, dell'Europa intera. Così i pontefici sostennero la lotta dei comuni contro Federico Barbarossa e Federico II al fine di indebolire l'autorità politica e cercarono di legittimare la propria lotta con la teoria del Sole e della Luna. Secondo tale visione, Il papa, depositario della luce di Dio, sarebbe stato superiore all'Imperatore, detentore di un potere umano, poiché i poteri mondani sarebbero originati unicamente da Dio. L'imperatore, quindi, sarebbe dovuto brillare semplicemente di luce riflessa. Oltre a ciò, i papi addussero come motivazione della propria superiorità nei confronti dell'autorità imperiale anche la donazione di Costantino, un presunto atto dell'imperatore romano in cui questi avrebbe donato l'intera parte occidentale dell'Impero alla Chiesa. L'intera Europa occidentale, quindi, sarebbe dovuta essere sottoposta al potere del papato. Il documento, tuttavia, nel Rinascimento, fu riconosciuto definitivamente come falso.

Con l'affermazione degli stati nazionali e la crisi dei due poteri universali, il papa perse gran parte della propria autorità temporale. Simbolo di questo declino fu lo schiaffo di Anagni. In questo episodio, papa Bonifacio VIII subì una gravissima umiliazione ad opera dei soldati di Filippo IV il Bello, il re di Francia che non aveva voluto piegarsi all'autorità papale.

Dopo la morte di Bonifacio VIII, i Francesi monopolizzarono i conclavi e fecero trasferire la sede pontificia ad Avignone. Ebbe così inizio il periodo detto Cattività Avignonese - o Babilonese - (1309-1377), così definito dagli Italiani in ricordo della deportazione degli Ebrei a Babilonia. Lo Stato Pontificio, così, a causa della lontananza della sede papale, cadde in preda all'anarchia e fu dilaniato dalle lotte interne delle principali famiglie nobili (come quelle tra i Colonna e gli Orsini, narrata anche da Boccaccio).

Nel 1343 fece la propria comparsa sulla scena politica romana Cola di Rienzo, un capopopolo che galvanizzava le folle con promesse di restaurazione dell'Impero Romano e cavalcando il malcontento antinobiliare. Ben presto assunse poteri assoluti, ma fu osteggiato dal Papa e costretto a fuggire da una congiura dei nobili. In seguito, il Papa pensò di poterlo utilizzare per indebolire la nobiltà e lo inviò a Roma accompagnato dal cardinale Albornoz. Ben presto, tuttavia, il suo potere sulle folle venne meno e Cola fu ucciso durante una sommossa (1354).

Nel 1440 Lorenzo Valla dimostrò che la donazione di Costantino era falsa:il latino in cui era stato scritto era un latino con caratteristiche diverse da quello del tempo dell' Impero Romano:era un falso storico usato per giustificare le aspirazioni dei Papi. L'invio a Roma di Cola di Rienzo era solo il primo passo della nuova politica pontificia che mirava ad un ritorno del papato a Roma. Fu affidato al cardinale Albornoz il compito di riconquistare lo Stato Pontificio, ormai smembrato in una miriade di potentati locali, e di rimettere ordine nella capitale. Il cardinale intraprese una serie di campagne che sottomisero il Lazio, Spoleto, i Malatesta di Rimini, i Montefeltro di Urbino e la città di Forlì. Solo Bologna, almeno fino all'epoca di papa Giulio II, rimase indipendente.

Nel 1367 Urbano V fece ingresso in città, ma ci rimase solo tre anni, poiché nel 1370 fece ritorno ad Avignone, dove morì. Ma questi erano solo i prodromi della svolta: nel 1378, morto Gregorio XI, i cardinali riuniti in conclave, sotto le pressioni insistenti dei romani, elessero papa Urbano VI, un italiano che, a differenza dei suoi predecessori, restò in città.

I francesi, non volendo perdere il proprio controllo sul pontefice, dichiararono l'elezione nulla appigliandosi alle pressioni esercitate dalla folla sui cardinali. Poi, riuniti tutti i propri cardinali, elessero un antipapa, Clemente VII. Fu l'inizio del grande Scisma d'Occidente[3].

In questo periodo, l'Europa si spaccò in due ed l'autorità del papato romano diminuì sensibilmente. Si sviluppò, così, un forte interesse per le terre dello Stato Pontificio, una base di potere sicura. Il Quattrocento, perciò, iniziò all'insegna di una forte espansione delle terre papali nell'Italia centrale che continuò anche ben oltre la fine dello scisma.

La frattura della cristianità si ricucì molto difficilmente: i due papi in carica rifiutavano di dimettersi e neppure il concilio di Pisa, che si riproponeva di dichiarare deposti i pontefici per eleggerne un terzo, riuscì a produrre qualche progresso. Alla fine il concilio di Costanza fece dimettere i papi di Pisa e di Avignone e tutti quegli altri autonominati pontefici che, approfittando del disordine generale, avevano cercato, con l'appoggio di numerosi stati, di impossessarsi del soglio di Pietro. Durante il Rinascimento il papato aveva perso qualsiasi capacità d'influenza sulla politica europea ed aveva rinunciato ad ogni pretesa di guida sulla Cristianità. I papi, perciò, decisero di dedicarsi principalmente alla cura dei propri possedimenti italiani, iniziando una serie di campagne militari nell'Italia centrale atte a sottomettere tutti quegli staterelli che, dichiarandosi formalmente vassalli della Chiesa, avevano mantenuto una certa autonomia. Lo Stato della Chiesa, così, si estese notevolmente, in particolare con Alessandro VI e Giulio II. In questo periodo gli Este ottengono Ferrara e la rendono praticamente indipendente dallo Stato della Chiesa come faranno successivamente per Modena; gran parte dei territori erano, però, solo nominalmente controllati dalla Chiesa, facendo affidamento a principi locali e subendo continue contestazioni da parte dei reggenti; questo rese questi territori tra i più poveri e mal governati del paese. Lo Stato della Chiesa subì un duro colpo nel 1848-1849, quando Pio IX fu temporaneamente destituito ed venne proclamata la Repubblica Romana.

Ma la fine si ebbe nel 1870, con la presa di Roma da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia. La rottura tra la Chiesa e stato italiano durò fino al 1929, quando con la firma dei Patti Lateranensi vennero creati la Santa Sede e la Città del Vaticano.

Politica

Forma di governo

a sovranità territoriale è esercitata su tutto il territorio della Città del Vaticano, mentre su numerosi edifici e aree dentro e vicino a Roma la Santa Sede - ma non lo Stato della Città del Vaticano - gode del privilegio dell'extraterritorialità. La Piazza San Pietro, pur ricadendo sotto la sovranità vaticana, è affidata di norma ai poteri della Polizia italiana.

La legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano è stata emanata nel 1929 da Papa Pio XI e modificata nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II. La forma di stato di monarchia assoluta è sancita dall'art. 1, paragrafo 1 in quanto reca:

« Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. »

Ciò che da sempre ha posto numerosi interrogativi tra giuristi e politici dal 1929 ad oggi, è la natura giuridica dello Stato. Con i Patti Lateranensi, infatti, è nato uno Stato che svolge soltanto il compito necessario alla Santa Sede per l'esercizio della propria attività. La Santa Sede all'art. 24 del Trattato del Laterano, afferma che, anche se soggetto internazionale, rimarrà sempre estranea ai conflitti temporali delle nazioni e ai Congressi relativi, a meno che non venga chiamata in causa per questioni di pace e morali dalle stesse parti. La Santa Sede è il Governo del Vaticano e come tale ne esercita i diritti diplomatici attivi e passivi. Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede sono entrambi soggetti sovrani di diritto pubblico internazionale, universalmente riconosciuto e sono indissolubilmente uniti nella persona del Papa, monarca assoluto per via elettiva, che è il Capo dello Stato. Pertanto il Vaticano non ha una vita politica propria, che non sia perfettamente combaciante con l'attività della Santa Sede. Se ne deduce che il Vaticano deve rimanere soggetto alla pienezza assoluta del Pontefice.

Il giurista Arturo Carlo Jemolo afferma che il territorio, per un improbabile colpo di stato in Vaticano o per l'abbandono definitivo del Papa, tornerebbe ipso jure alla sovranità italiana. Né il Pontefice può cedere parti del territorio dello Stato ad altri Paesi (art. 4), in quanto l'unica autorità a poter esercitare la sovranità sul territorio è la Santa Sede.

Il Vaticano, attraverso la Santa Sede che ne è il governo, partecipa a numerosi organismi internazionali con propri rappresentanti ed allo stesso modo ha rapporti diplomatici con quasi tutti i paesi. È membro dell'OSCE, dell'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ed osservatore permanente all' ONU.

La Città del Vaticano presenta una particolare forma di stato: formalmente sarebbe uno stato teocratico, ovvero governato esclusivamente da un apparato ecclesiastico, di fatto però manca un elemento caratterizzante e fondamentale di questa forma di stato, ovvero un popolo da assoggettare alla politica ecclesiastica: è infatti presente soltanto il clero che, nello stato teocratico, si dovrebbe imporre. Inoltre lo Stato è una forma di Stato patrimoniale: in pratica non esiste la proprietà privata all'interno della Città del Vaticano e tutti gli immobili sono di proprietà della Santa Sede.

La cittadinanza vaticana spetta ai cardinali residenti in Vaticano e a Roma, ai residenti stabili in Vaticano per ragioni di carica, dignità o impiego (solo per la durata della carica) e a coloro cui sia concesso dal Pontefice, coniugi e figli di cittadini. Tuttavia la cittadinanza vaticana si perde quando gli interessati vengono a perdere inevitabilmente uno di questi presupposti (tornando ad avere la cittadinanza originaria o quella italiana in mancanza): se ne deduce che la popolazione è temporanea, senza possibilità di crescita e che non ha quei diritti pieni che spettano al cittadino.

Lo Stato della Città del Vaticano è dotato di un proprio esercito costituito dal Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, avente il rango di Reggimento e di un corpo di polizia giudiziaria denominato Corpo della Gendarmeria Vaticana.

La legge fondamentale

a legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano è stata emanata nel 1929 da Papa Pio XI e modificata nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II.

La LF dello S.C.V. è una costituzione? Necessariamente, per meglio rispondere a questo quesito, è importante definire, anche se sinteticamente, il concetto di «Costituzione». L’approccio al problema del significato del termine «Costituzione» è particolarmente problematico, in quanto fa riferimento ad una nozione polisenso, caratterizzata da una intrinseca vocazione all’ambiguità, che, in definitiva, le conferisce una speciale elasticità e una peculiare capacità di resistenza o di adattabilità alle trasformazioni del divenire . Il concetto di costituzione sta ad indicare, tradizionalmente, tre aspetti. La Costituzione prima di tutto istituisce una entità giuridica e ne rappresenta la condizione di validità; in altre parole, detta le norme fondative della comunità statuale. In secondo luogo, la Costituzione contiene la disciplina, la distribuzione (divisione) e la limitazione del potere. La giuridicità del concetto di costituzione le conferisce la capacità ordinativa, innescando l’incessante processo dialettico «dell’ordinare e dell’essere ordinato», che si pone in essere in virtù dell’anelito delle costituzioni «giuridiche» a perseguire l’ordine (appunto a disciplinare – distribuire - limitare il potere), in contrapposizione allo stato naturale di disordine della realtà giuridica . La Costituzione, infine, assurge alla funzione di LF di un’entità statuale. Essa è formata dall’insieme delle norme, che regolano la vita sociale e l’ordinamento statuale. Infatti, stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini, la struttura e l’organizzazione dello stato, i rapporti tra i suoi organi e i rapporti tra quest’ultimi ed il cittadino . Questa breve definizione di Costituzione ci farà meglio comprendere se la LF dello S.C.V. sia o no ad essa assimilabile. È rilevante, ai fini del nostro, studio ricordare che «il testo di ogni costituzione dipende dalla situazione politica e sociale all’epoca della sua formazione» Tuttavia, è noto il fatto che profili politici siano del tutto assenti nello S.C.V.; questo in ragione, principalmente, della sua peculiare origine e della sua funzione . Potrebbe, pertanto, apparire un non senso porre per tale Stato un problema di LF . In questa prospettiva, si è ritenuto necessario chiarire, nel momento che lo Stato è sorto, il suo assetto fondamentale e, come già ricordato il 7 giugno 1929, furono emanate le prime sei leggi per l’organizzazione dello Stato: N. I - LF della Città del Vaticano (LF/I); N. II - Legge sulle fonti del diritto (LFD); N. III - Legge sulla cittadinanza e il soggiorno (LCS); N. IV - Legge sull’ordinamento amministrativo (LOA); N. V - Legge sull’ordinamento economico, commerciale e professionale (LOECP); N. VI - Legge di pubblica sicurezza (LPS) . Tali leggi, pur se formalmente non diverse dalle altre, costituiscono, senza dubbio, insieme con il Trattato Lateranense, che dello S.C.V. è stato la fonte primordiale, il corpus fondamentale della legislazione statuale . Il presupposto, che induce il lettore a credere che la LF dello S.C.V. possa essere costituzionale può essere ravvisato nel titolo stesso, dove viene utilizzato il termine «fondamentale», che potrebbe erroneamente essere indizio che il complesso di norme in essa racchiuse costituiscono il fondamento e, quindi, l’ordine costituzionale dello S.C.V. . Tuttavia, da un’analisi di diritto comparato, tale interpretazione non può che essere respinta. Infatti, la LF dello S.C.V. non può essere comparabile ad una Costituzione di uno Stato, atteso i caratteri delineati in precedenza, che si riconoscono ad una Carta Costituzionale: prima di tutto, mancano i soggetti costituenti ed il potere costituente, che precedono ogni Costituzione . Si è, così, avuto da parte del Romano Pontefice un ulteriore ricorso al proprio potere costituente , con cui egli ha dato attuazione alla propria indiscussa volontà sovrana, attraverso l’adozione di decisioni concrete fondamentali in via fattuale e giuridica, in particolare, sull’organizzazione e sulla articolazione dei poteri dello Stato . Nel merito dei suoi contenuti, poi, la LF dello S.C.V. non potrebbe essere ritenuta una Costituzione perché non prevede, né regola alcuni dei principali elementi delle Costituzioni contemporanee, dai fini dello Stato, ai diritti di libertà dei cittadini, dai principi del sistema politico a quelli del sistema economico sociale e via di seguito: ciò per il dirimente motivo che lo S.C.V. non ha cittadini, né un sistema politico come detto in precedenza. Ciò, però, non significa che nello S.C.V. non ci siano tutele dei diritti fondamentali della persona , che sono, in primis, lasciati alla determinazione del diritto divino e naturale, e, poi, in ambito positivo, al diritto canonico e, in forma suppletiva , alle leggi italiane in vigore al momento della costituzione dello Stato (1929) . La LF dello S.C.V., può essere considerata come una legge che disciplina pressoché esclusivamente i meccanismi che presiedono al funzionamento dell’apparato statale, inteso nel suo nucleo essenziale di esercizio del potere . Si può affermare, in forma conclusiva, che qualunque analisi sulla struttura e sull’organizzazione dello S.C.V. non può prescindere dalla sua natura primordiale di Stato-apparato, cioè di uno Stato che è essenzialmente strumentale verso le esigenze istituzionali della Santa Sede ; questo carattere particolare dello S.C.V. non lo si trova in alcun altro Stato moderno. Solo in questo modo si comprende come la LF dello S.C.V. non abbia i caratteri di una Costituzione e sia limitata alla disciplina dell’esercizio della potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, ossia di quelle potestà che caratterizzano ogni forma di apparato statuale, nel momento in cui esercita il potere sovrano, che gli è proprio.

Arte

olti sono stati nel tempo gli artisti e gli architetti che ricevettero dai diversi Papi succedutisi sulla cattedra di Pietro - primo Papa della storia - l'incarico di fornire la loro opera negli edifici vaticani.

Alla stessa basilica che ancor oggi simboleggia il centro della cristianità, lavorarono tra gli altri artisti quali Bramante, Michelangelo e Bernini.

Quella che è ancor oggi la residenza del Papa, vale a dire il complesso dei Palazzi Vaticani, costituisce un esempio di grande valore storico ed artistico: si tratta di un insieme di edifici che complessivamente contano oltre mille stanze, nel quale trovano sede anche alcuni dicasteri pontifici (come, ad esempio, la Dataria Apostolica e la cancelleria), ma anche musei e la Biblioteca Apostolica Vaticana, in cui sono custoditi una collezione di antichi manoscritti e oltre un milione di volumi rilegati.

Meta prediletta nelle visite di pellegrini e turisti sono quelle che restano a tutti gli effetti le parti più famose dei palazzi pontifici, la Cappella Sistina con gli affreschi di Michelangelo, le stanze e le logge vaticane, e gli appartamenti papali, ambienti elegantemente affrescati da Raffaello.

Infine, nei Musei Vaticani sono ospitati il Museo gregoriano di arte egizia e di arte etrusca, il Museo Pio Clementino, il Museo Chiaramonti e la Pinacoteca vaticana.

Però, il monumento più famoso del Vaticano è sicuramente la basilica di San Pietro con la sua piazza in stile barocco che fanno sembrare quella grande area anche più grande di quanto lo sia veramente.

Il Vaticano è, inoltre, l'unico stato al mondo ad essere stato dichiarato per intero patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, unitamente alle altre proprietà extraterritoriali della Santa Sede nel centro storico di Roma.

 

Città del vaticano Piazza San Pietro Basilica di San Pietro

 

Basilica di San Pietro Interno della Basilica Sala delle Udienze

 

Salone Sistino

Biblioteca Apostolica

Raffaello:Scuola di Atene

Stanza della Segnatura

Perugino:

Consegna delle chiavi a San Pietro

Cappella Sistina

 

Barocci:Riposo nella fuga in Egitto

Pinacoteca Vaticana

Laocoonte

Musei Vaticani

Apollo del Belvedere

Musei Vaticani

 

Michelangelo: Giudizio Universale

Cappella Sistina

  Lisippo: Apoxyómenos

(Atleta che si deterge il sudore)

Musei Vaticani

Michelangelo: Pietà

Basilica di San Pietro

 

Michelangelo: Creazione di Adamo

Cappella Sistina

Raffaello:Incontro di Attila e Leone Magno

Stanza di Eliodoro

 

Guardia Svizzera Papa Giovanni XXIII Papa Giovanni Paolo II   Papa Benedetto XVI

http://www.radiovaticana.org/index.html

 

Da

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N.d.A.:

[1] Esarca o Esarco (Latino: exarcu(s), Greco: ἔξαρχος) è stato un titolo utilizzato a Sparta per indicare il capo degli Efori, nell'Impero Bizantino per designare i governatori di grandi raggruppamenti territoriali d'oltremare ed è tuttora un titolo utilizzato dalle chiese orientali per dei particolari inviati patriarcali.
Il titolo deriva dal greco ἔξ, cioè sopra, e αρχὸς, capo, ad indicare un amministratore di grado superiore.

Nell'Impero Bizantino, gli esarchi erano dei prefetti imperiali o viceré che governavano i territori d'oltremare frutto delle grandi conquiste del regno di Giustiniano e che per la loro particolare posizione geografica rispetto alla capitale necessitavano di un particolare regime di autonomia amministrativa e autosufficienza militare. Vennero dunque creati un Esarcato d'Italia (568-751), con capitale Ravenna e giurisdizione su tutti i territori bizantini della penisola e sulla Sicilia e un Esarcato d'Africa (534-698), con capitale Cartagine e giurisdizione estesa anche su Sardegna, Corsica e territori bizantini in Iberia (penisola iberica).

[2] La Promissio Carisiaca (nota anche come Donatio Carisiaca, donazione di Pipino, trattato di Quierzy o donazione di Quierzy) sarebbe stato un atto (testimoniato da alcune fonti, ma la cui esistenza è incerta) con il quale Pipino il Breve nel 754 avrebbe promesso a papa Stefano III la restituzione delle terre strappate alla Chiesa dal re longobardo Astolfo.

[3] Con Scisma d'Occidente si intende la crisi dell'autorità papale che per quasi quarant'anni, dal 1378 al 1417, lacerò la Chiesa occidentale sulla scia dello scontro fra papi e antipapi per il controllo del soglio pontificio.

L'origine dello scisma è da ricercare nel trasferimento della sede apostolica da Avignone a Roma, voluta da papa Gregorio XI nel 1377 dopo circa un settantennio di permanenza nella cittadina provenzale. Morto Gregorio l'anno successivo, i Romani si sollevarono contro il collegio cardinalizio con l'obiettivo di scongiurare la prevedibile elezione dell'ennesimo papa francese, che nei loro timori avrebbe potuto disporre il ritorno della Curia ad Avignone. Il popolo reclamò a gran voce la scelta di un papa gradito, gridando nelle piazze «Romano lo volemo, o almanco (= almeno) italiano» .

 

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